Regolamento della Pesca

PREMESSO

che con Decreto del Ministero dell’Agricoltura e Foreste del 7 agosto 1931 vennero riconosciuti al sig. Carlo Citterio e suoi eredi i diritti esclusivi e perpetui di pesca, navigazione, taglio delle canne, erbe acquatiche, raccolta del ghiaccio e diritti inerenti”, sul lago di Annone, esclusa la zona Fipsas e la zona Mauri; quest’ultima ora data in concessione dai signori Mauri agli Eredi di Carlo Citterio; si dispone il seguente

Regolamento per la pesca dilettantistica

nella riserva privata "Eredi di Carlo Citterio"

NORME GENERALI

1. La pesca sul lago di Annone deve essere esercitata nel rispetto del presente regolamento e di tutte le regolamentazioni in materia di pesca e navigazione sulle acque interne vigenti sul bacino, siano esse Nazionali, Regionali o Provinciali.

2. E' assolutamente vietata la pesca professionale nonché qualsiasi attività di vendita o commercializzazione del pesce pescato.

3. La pesca dilettantistica di qualsiasi tipo, sia essa esercitata da riva o da natante, è consentita solo ed esclusivamente ai titolari di regolare permesso rilasciato dai Titolari dei diritti di pesca “Eredi Carlo Citterio” (di seguito “Titolari dei diritti di pesca”) e acquistabile presso la Darsena di via Bagnolo 19, Oggiono.

Con l’acquisto del permesso di pesca si accetta e sottoscrive senza alcuna riserva il presente regolamento.

4. Ricordiamo che per l’esercizio della pesca sulle acque interne è necessario essere in possesso della licenza di pesca governativa, del cui controllo i Titolari dei diritti non sono in alcun modo responsabili né possono rilasciarla.

5. I titolari dei diritti di pesca, nell’ottica di mantenimento e salvaguardia della fauna e della flora della riserva hanno istituito la tutela di tutte le specie autoctone del lago di Annone e in particolare della specie Luccio, Carpa e Boccalone (black-bass).

È pertanto vietata l’uccisione, il ferimento o il trattenimento di lucci, carpe e boccaloni (black-bass) di qualsiasi taglia, che devono essere immediatamente liberati. Pesca no-kill.

6. Per tutelare la salute dei pesci autoctoni e la loro incolumità, il pescatore deve liberare il pesce possibilmente senza estrarlo dall’acqua e usando obbligatoriamente gli appositi strumenti a protezione del pesce: guanti, stracci, guadini a maglia stretta per evitare lesioni a pinne, branchie o alla superficie di contatto tra mani e pelle del pesce.

7. Per luccio, carpa e boccalone (black-bass), è vietata la pesca nel periodo di riproduzione, secondo il calendario Provinciale ed in tutte le zone segnalate con cartelli di divieto.

È inoltre vietato l’avvicinamento ai nidi di dette specie durante il periodo di riproduzione.

8. E’ consentito trattenere fino a 30 esemplari di Persico, sempre nel rispetto delle misure minime.

9. Nell’ottica di rispetto dell’attività di pesca di ogni pescatore, si esorta a mantenere un’adeguata distanza dai pescatori vicini e si richiede di mantenere almeno 20 metri di distanza dai pescatori di Carpfishing in attività sulle loro posizionati.

10. Vige il divieto assoluto di tagliare canne, ninfee, castagnole, ed ogni altra specie di flora acquatica.

11. È vietato usare come esche vive le specie persico, boccalone e carpe sotto misura minima.

12. È vietato l’uso del raffio.

PESCA DA RIVA

1. La pesca da riva è consentita solo ai possessori di specifico permesso rilasciato dai Titolari dei diritti previo pagamento della relativa quota. Il permesso è disponibile presso la Darsena di via Bagnolo 19, Oggiono.

2. La pesca è consentita solo di giorno, dalle 6.30 del mattino al tramonto.

3. È permesso pescare con canna fissa, canna a lancio e canna a mosca, mentre è vietato ogni altro strumento, in particolare sono assolutamente vietate le reti a lancio, le reti fisse e la bilancia o quadrato.

4. Il permesso di pesca da riva non consente alcuna attività esercitata sull’acqua con alcun mezzo galleggiante, è’ quindi vietato l’uso di qualsiasi mezzo natante di qualsiasi dimensione, con o senza persone a bordo, anche se radiocomandato, per depositare esche, pasturare o recuperare le prede.

5. Nel permesso e nell’esercizio della pesca da riva è esclusa la pesca Carpfishing regolamentata nella specifica sezione del presente regolamento.

6. Si ribadiscono i punti 5 e 6 delle “Norme Generali” sulla pesca no-kill della carpa, del luccio e del boccalone (blak-bass) e sugli strumenti da usare durante la cattura e nel rilascio.

7. E' vietato usare come esche vive le specie persico, boccalone e carpe sotto misura minima.

PESCA DA BARCA

1. La pesca da barca è consentita solo ai possessori di specifico permesso rilasciato dai Titolari dei diritti previo pagamento della relativa quota. Per ogni informazione rivolgersi al personale incaricato presso la Darsena di via Bagnolo 19, Oggiono.

2. Non è consentita la pesca con BellyBoat o canoa/Kayak o alcun altro natante diverso dalla barca. Specifiche necessità devono essere espressamente autorizzate dai Titolari dei diritti.

3. Sono consentiti al massimo 3 pescatori per barca, ciascuno in possesso di regolare permesso nominativo, e sono consentite al massimo 2 canne per ogni pescatore da natante, ma non più di 4 per barca.

4. La pesca è consentita solo di giorno, dalle 7.30 del mattino ad 1 ora prima del tramonto.

5. È permesso pescare con canna fissa, canna a lancio, canna a mosca, traina con tirlindana o traina con canna a mulinello, mentre è vietato ogni altro strumento, in particolare sono assolutamente vietate le reti a lancio, le reti fisse e la bilancia o quadrato.

6. In merito al punto 5 di cui alle “Norme Generali”, è fatto salvo per i soli “pescatori titolari” con permesso annuale di trattenere un solo esemplare di luccio nell’arco dell’anno di permesso, ma se di peso superiore a 12 kg; il “pescatore aggiunto” con permesso annuale ed ogni altro pescatore “titolare” od “aggiunto” con permesso non annuale, non può trattenere alcun pesce di specie luccio, carpa e boccalone (black-bass).

7. Nello specifico della pesca al persico, è consentito di trattenere al massimo 30 esemplari per giornata di pesca, sempre nel rispetto delle misure minime.

8. È vietato usare come esche vive le specie persico, boccalone e carpa sotto misura minima.

9. È vietato attraccare il natante a qualsiasi tipo di boa presente sul lago e soprattutto ai pali di segnalazione dei legnai. È possibile ancorarsi calando un corpo morto facente da ancora, purché ad almeno 6 metri dai pali o dalle boe di segnalazione dei legnai.

10. Alla fine di ogni giornata di pesca le catture devono essere annotate sull’apposito libretto fornito dai “Titolari dei diritti di pesca”, con il rapporto dettagliato delle specie e delle caratteristiche (peso, misura, quantità) del pesce catturato, sia esso rilasciato o trattenuto.

11. I Titolari dei diritti di pesca declinano ogni responsabilità in merito alla conduzione del natante , sia esso di proprietà degli Eredi Carlo Citterio o di altri, e di quanto possa accadere durante il suo utilizzo.

12. Le persone presenti in barca sono ritenute solidalmente responsabili per ogni avvenimento durante l’uso della barca e come tale si fanno carico civilmente e penalmente delle conseguenze dovute ad un uso improprio della stessa, e sono altresì responsabili del rispetto delle normative di sicurezza in navigazione durante tutto il tempo di utilizzo della barca.

13. Chi usa la barca, prima della partenza da riva, ha il dovere di verificare che a bordo siano presenti tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e nello specifico ciambella salvagente, giubbotto salvagente per ogni persona a bordo, sassola, estintore.

14. I Titolari dei diritti di pesca si riservano di chiedere ogni danno alla barca o al motore di loro proprietà, causato da un uso improprio (a titolo di esempio non esaustivo: danni alla prua e alla chiglia del natante o al gambo motore e all’elica per navigazione su fondale basso sotto costa; danni al motore per manovre che causano la cavitazione dell’elica; danni dovuti a scontro tra natanti; etc.).

15. Si ricorda anche che è fatto obbligo di rispettare le normative di disciplina della navigazione sulle acque interne della Regione Lombardia e, in merito alle dotazioni minime di sicurezza, è consigliato dai Titolari dei diritti di pesca l’utilizzo del giubbotto salvagente anche quando non obbligatorio per legge.

16. La persona che usa la barca si dichiara capace di condurla in modo appropriato e di aver conoscenza delle regole base per la navigazione a remi e con fuoribordo. Dichiara anche di essere a conoscenza dei pericoli che un eventuale cambio improvviso di meteorologia può comportare alla sicurezza delle persone in navigazione su acque lacustri con barche a fondo piatto.

PESCA DI SPECIE NON AUTOCTONE

1. Le specie alloctone come siluro, carasso, breme, pesce gatto, etc possono essere pescate in qualunque periodo dell’anno e senza alcun limite di quantità e misura.

È vietato il loro rilascio nel lago successivamente alla cattura, in quanto la loro presenza è infestante e causa un forte impatto negativo sul corretto equilibrio di fauna e flora del lago.

METODI E PERIODI DI PESCA

1. Si rimanda al regolamento Provinciale/Regionale per le misure minime delle catture ed i periodi di chiusura delle singole specie.

2. La pesca con il pesce vivo o morto o artificiale di dimensioni superiori a cm. 7 è vietata nel periodo di chiusura della pesca al luccio.

3. Al fine di tutelare la popolazione di luccio, quando si utilizza un’esca di lunghezza superiore ai 10 cm. (esclusi i vermi in gomma) è obbligatorio:

a. usare il cavetto in acciaio o finale in fluorcarbon di diametro >0.60 mm e di lunghezza superiore a cm. 20

b. detenere una pinza per slamare lunga almeno 20 cm

c. non è ammesso l’uso dell’imbragatura sistema Drachkovicth

a. Al fine della tutela del boccalone (black-bass) è vietato l’utilizzo di esche inferiori a 10 cm e vermi in gomma durante il periodo di riproduzione, secondo il calendario Provinciale

È sempre vietato l'uso delle reti a lancio, delle reti fisse e della bilancia o quadrato.

È sempre vietato detenere sul luogo di pesca attrezzature non consentite

È sempre vietato detenere sul luogo di pesca quantità di esche/pasture oltre al limite consentito.

PESCA CARPFISHING

Premessa:

la pesca carpfishing è consentita solo ai possessori del permesso nominativo rilasciato dai Titolari dei diritti di pesca e solo da riva, da una delle postazioni identificate con coordinate GPS e indicate nell’apposita piantina del lago. La postazione è assegnata in esclusiva al pescatore per la durata del permesso. Si precisa che la postazione definisce l’accesso al lago, e in nessun modo garantisce alcun diritto sul terreno circostante che non rientra nelle disponibilità esclusive dei Titolari dei diritti di pesca; non è pertanto facoltà dei Titolari dei diritti di pesca garantirne la praticabilità o impedirne l’uso a terzi.

1. La pesca da postazioni diverse da quella indicata nel permesso è considerata abusiva e come tale sanzionata con il ritiro della licenza, per il quale non si avrà alcun diritto di rimborso. Eventuali necessità per gravi moritivi di modificare la posizione della postazione devono essere discusse e concordate con i Titolari dei diritti di pesca prima di qualsiasi spostamento.

2. In ogni postazione possono pescare al massimo 2 persone con massimo tre canne in esercizio per ciascun pescatore e la pesca è limitata esclusivamente alla carpa.

3. La pesca è consentita dal tramonto alle 7,30 del mattino. Al di fuori di questi orari è vietato lasciare in acqua le attrezzature da pesca, boe di segnalazione, ecc.

4. Nelle ore diurne il pescatore potrà pescare come un qualunque altro pescatore da riva previo pagamento della relativa quota rilasciata dai Titolari dei diritti di pesca.

5. La pasturazione è consentita con un limite massimo di 1 kg/giorno e solo con sostanze naturali. E' assolutamente vietato l'impiego di pasture contenenti sostanze chimiche.

6. L’uso di un natante di piccole dimensioni, di proprietà del pescatore, è consentito con motore elettrico e/o a remi solo nelle ore notturne e solamente per calare le lenze e facilitare il recupero del pesce e in un raggio di massimo metri 200 dalla postazione assegnata. Non è consentito l’uso del natante in ore diurne o per qualsiasi altra attività di pesca. I Titolari dei diritti di pesca declinano ogni responsabilità in merito alla conduzione del natante e di quanto possa accadere durante il suo utilizzo; si ricorda altresì che è fatto obbligo di rispettare le normative di disciplina della navigazione sulle acque interne della Regione Lombardia in merito alle dotazioni minime di sicurezza, ed è consigliato dai Titolari dei diritti di pesca l’utilizzo del giubbotto salvagente anche quando non obbligatorio per legge.

7. È possibile utilizzare un ecoscandaglio dal natante per visionare la morfologia del fondale al fine di evitare incagli di qualsiasi natura, per preservare l’integrità e la salute delle prede ed evitare inquinamento acquatico causa attrezzatura persa (piombi, ami, fili).

8. Vige il divieto assoluto di tagliare canne, ninfee, castagnole, ed ogni altra specie di flora acquatica.

9. I pescatori devono essere in possesso di un’adeguata attrezzatura per la salvaguardia del pesce pescato che deve essere liberato immediatamente. Le catture devono essere annotate sull’apposito libretto e comunicate ai Titolari dei diritti di pesca a fine Giugno e a fine Dicembre.

10. È assolutamente vietata qualsiasi attività di vendita o commercializzazione del pesce pescato.

11. È vietata la pesca nel periodo di riproduzione della carpa, stabilito dalle normative vigenti (indicativamente dal 1 maggio al 30 giugno).

12. Il pagamento della quota deve essere effettuato al momento dell'iscrizione e per l'intero importo. La quota è nominale e copre il solo pescatore indicato.

13. Il presente regolamento deve essere accettato in ogni sua parte e sottoscritto dal pescatore al momento del pagamento della quota. È richiesta una foto recente del pescatore sottoscrittore, in formato tessera, per facilitare il controllo della persona da parte delle guardie incaricate.

14. Il luogo di pesca deve essere mantenuto pulito e ordinato durante l’attività di pesca e dopo l’utilizzo. Non è consentito lasciare alcun materiale sul luogo di permanenza.

15. I pescatori carpisti non devono interferire in alcun modo e per nessuna ragione con l’attività dei pescatori che operano durante il giorno, in particolare di quelli che operano dalla barca e dalla riva.

16. La violazione di qualsiasi punto del presente regolamento e in genere la violazione delle disposizioni previste da regolamenti e normative di legge vigenti comporta il diritto dei Titolari dei diritti di pesca di revocare con immediatezza il permesso di pesca concesso, senza obbligo di rimborso; resta salvo il diritto di agire dinnanzi alla competente Autorità giudiziaria. Ricordiamo che dall’anno 2021 la Regione Lombardia ha vietato la pratica della pesca con spaderna (“tironi”).

RILASCIO DEI PERMESSI PER LA PESCA

1. I permessi per la pesca da riva, da barca e Carpfishing sono rilasciati dai Titolari dei diritti di pesca “Eredi Carlo Citterio” previo pagamento della quota nominativa. Il pagamento della quota comporta l’accettazione del presente regolamento di pesca.

2. La sottoscrizione dei permessi di pesca e ogni informazione ad essi relativa è disponibile presso la Darsena di via Bagnolo 19, Oggiono.

3. Il pescatore di età fino ai 16 anni dovrà esercitare l’attività di pesca nel rispetto del presente regolamento e di quello Provinciale per quanto riguarda i tempi di pesca, periodi di divieto, misure minime dei pesci catturati ed attrezzi consentiti. I genitori o chi ne fa le veci sono responsabili per le eventuali infrazioni accertate dal personale di vigilanza.

4. I permessi di pesca da riva hanno validità giornaliera, mensile, trimestrale o annuale

5. I permessi di pesca da barca hanno validità giornaliera o annuale.

6. I permessi di pesca Carpfishing hanno validità annuale, settimanale e bi-settimanale

7. I tesserini/permesso di pesca sono nominativi e non cedibili, devono essere sempre esposti ben visibili quando si esercita l’attività di pesca e mostrati agli organi di vigilanza in qualsiasi momento vengano chiesti.

VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza per il rispetto del presente regolamento è eseguita da Guardiapesca Provinciali e dal personale incaricato dai Titolari dei diritti di pesca, ai quali dovranno essere esibiti un documento di riconoscimento e il permesso di pesca, al fine di verificarne l’effettiva titolarità.

Il rifiuto di presentare i documenti causa l’immediato ritiro del permesso di pesca, senza aver diritto ad alcun rimborso.

Alla vigilanza dovranno anche essere mostrati i pesci eventualmente catturati, nonché dovrà essere consentito e facilitato il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, tasche, automezzi e tende da campeggio ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Il controllo è esercitato anche dalle forze di Polizia Provinciale e più in generale dalle Forze dell’Ordine.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni pecuniarie prescritte dalla vigente normativa nonché del risarcimento dei danni causati ai Titolari dei diritti di pesca.

SANZIONI

I trasgressori di qualsiasi punto del presente regolamento e/o di quello Regionale/Provinciale sono passibili del ritiro delle specie ittiche catturate e delle sanzioni pecuniarie prescritte dalla vigente normativa nonché del risarcimento dei danni causati ai Titolari dei diritti di pesca, inclusi gli oneri della re-immissione del pesce e dell’eventuale ripristino ambientale.

In caso il trasgressore abbia operato pescando da riva, è inoltre passibile del ritiro del permesso da riva indipendentemente dalla sua durata, senza avere alcun diritto di rimborso.

In caso il trasgressore abbia operato pescando da natante, a insindacabile giudizio dei Titolari dei diritti di pesca, sarà passibile della sospensione da 4 a 16 settimane del permesso o, in caso di estrema gravità o ripetuta infrazione, del ritiro definitivo del permesso annuale.

È facoltà di questa Amministrazione la denuncia delle violazioni all’Autorità competente.


Nota:

Regolamento di pesca Regione Lombardia - Bacino 5 "Verbano Lario Ceresio"

Per ogni informazione inerente il regolamento di pesca Regionale vigente nel Bacino 5 "Verbano Lario Ceresio" si rimanda al sito della Regione Lombardia alla pagina

"Normativa e regolamentazione dell'esercizio della pesca"

Il bacino 5 comprende la porzione lombarda dei laghi Verbano, Ceresio, Lario e i laghi Mezzola, Garlate e Olginate, Varese, Comabbio, Monate, Montorfano, Alserio, Segrino, Pusiano, Annone, Sartirana con i loro tributari. Sono escluse tutte le acque che ricadono nella Provincia di Sondrio.



Cartina del Pescatore.pdf